Statuto

“KlimatFest” – Associazione di Promozione Sociale

Premessa “Non c’è Futuro per il Pianeta senza Giustizia Sociale”

L’Associazione KlimatFest ritiene che l’emergenza climatica non sia più un oggetto di discussioni accademiche o divisioni giornalistiche. Il Cambiamento Climatico è la sfida con cui saranno chiamati a confrontarsi da oggi in avanti i governi e i popoli del nostro pianeta. Una sfida globale, che coinvolge una pluralità di temi, di ambiti, di interessi.

Dall’associazionismo attivo, dalla sensibilità e consapevolezza di non avere più tempo da perdere, di dovere attivare le energie e le intelligenze di tutti e tutte, per essere in grado di dare risposte pronte ed efficaci alla crisi ambientale che ci sovrasta da questo nasce l’Associazione KlimatFest.

KlimatFest vuol essere simbolo del recupero del territorio urbano e della salvaguardia dell’ambiente, accogliendo le riflessioni, le istanze, le azioni e la partecipazione di quanti vogliano farsi parte attiva in questa sfida, con l’ambizione di portare tutti i contributi che saprà stimolare e raccogliere, rendendo patrimonio comune questa nuova consapevolezza ambientale.

 

Articolo 1     Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 – E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “KlimatFest” (di seguito, per brevità, anche l’Associazione).

1.2 – L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 – L’associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie ove necessario o opportuno ai fini della realizzazione delle finalità e delle attività della Associazione.

La sede legale dell’Associazione è presso il domicilio di Mario Di Benedetto via dei Conti Biglia 4 – 20162 Milano; l’eventuale modifica della sede legale all’interno del Comune di Milano e dei Comuni dell’hinterland di Milano, compresi all’interno del territorio Provinciale, non costituisce modifica statutaria ai sensi del successivo art. 14 e viene disposta con apposita decisione del Consiglio Direttivo, da rendere nota con modi e tempi

congrui a tutti gli associati.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un Comune posto al di fuori della Provincia di Milano costituisce modifica statutaria ai sensi del successivo art. 14.

1.5 – La durata dell’Associazione è illimitata.

1.6 – L’Associazione costituisce organismo di promozione sociale ed è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente Statuto. Adotta come riferimento legislativo il D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, la legge 383/00, ove non derogata dal detto D.Lgs. 117/17 e la legge Regionale n. 01/08.

 

Articolo 2     Finalità e attività

2.1 – L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico:

lett. e – Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (ad esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi) nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della l. 14/08/1991 n. 281;

lett. i – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

lett. w – Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purchè

assumano carattere strumentale secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2.2 – In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le finalità di cui sopra attraverso le seguenti attività:

a. informare la comunità sullo stato dell’ambiente; valutare l’impatto che la trasformazione degli stili di vita

dei cittadini hanno sulla vivibilità dei luoghi.

b. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali:

●mostre fotografiche, di pittura, di scultura di artisti emergenti e non;

incontri di presentazione libri, di lettura opere prime, confronto in discussioni mirate all’informazione dei      partecipanti su tematiche legate alla cultura e salvaguardia dell’ambiente;

●laboratori creativi e ricreativi rivolti prevalentemente ai giovani caratterizzati per la forte inter-disciplinarietà delle attività promosse, al fine di sperimentare nuove forme di produzione nel campo delle arti performative, visive, audiovisive e multimediali. Un ecosistema dove i giovani artisti/produttori trovano accompagnamento e stimoli nel passaggio tra la fine della formazione e l’avvio della professione;

attività di somministrazione di cibi e bevande nel rispetto delle normative vigenti.

c. promuovere e gestire, assieme ad altri enti e/o associazioni, iniziative che favoriscano la contaminazione sociale con iattività che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

●animazione sociale per favorire aggregazione intergenerazionale;

● formazione di volontariato per servizi alla persona;

● laboratori di multidisciplinarietà delle arti visive e letterarie;

● percorsi di inclusione sociale;

● mercato di prodotti alimentari a km0;

● sviluppo di attività artigianali, di start up e di esperienze cooperativistiche;

● formazione scolastica e professionale;

● sportello di bioedilizia;

● attività sportive per valorizzare lo sport come strumento di welfare e cittadinanza;

● raccolte pubbliche occasionali di fondi;

esercitare, in via accessoria e marginale, attività promozionali tese al finanziamento delle proprie attività e scopi statutari (come feste e sottoscrizioni anche a premi, ecc…), fermo il rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;

svolgere ogni altra attività necessaria o opportuna per il conseguimento delle proprie finalità statutarie.

2.4 – L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.5 – In caso di particolare necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o conferire incarichi di consulenza.

2.6 – L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali,stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

 

Articolo 3     Criteri ammissione associati

3.1 – Possono aderire all’Associazione tutte le persone, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 – Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 – L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità”.

3.4 – Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. L’Associazione può prevedere anche l’ammissione, come associati, di altri Enti di Terzo settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale associate. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

3.5- La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio.

3.6- L’ammissione alla Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

3.7- L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

 

Articolo 4     Perdita della qualifica di associato

4.1 – La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 – L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui perviene al Consiglio Direttivo comunicazione scritta (consegnata brevi manu, e-mail e-mail-PEC- RR), ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

4.3 – Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.

4.4 – Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.5 – L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata

 

Articolo 5     Diritti e doveri degli associati

5.1 – Gli associati hanno diritto a:

a. frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

b. partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;

c. conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

d. dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

e. proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

f. discutere ed approvare i rendiconti economici;

g. essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;

h. eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 – Gli associati sono tenuti a:

a. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

b. contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

c. versare regolarmente la quota associativa annuale;

d. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

e. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione.

5.3 – E’ ammesso il voto per delega: ogni associato può rappresentare altri 3 soci. Non sono delegabili i membri del consiglio direttivo.

 

Articolo 6     Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate  con ricevute fiscalmente valide per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

 

Articolo 7     Organi dell’Associazione

7.1 – Sono Organi dell’Associazione:

a. l’Assemblea degli Associati;

b. il Consiglio Direttivo.

c. Il Presidente.

7.2 – Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

a. il Collegio dei Revisori dei Conti;

b. Il Collegio dei Garanti.

7.3 – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni nel ruolo ricoperto, oppure secondo quanto indicato nel paragrafo 9.1.

 

Articolo 8     L’Assemblea degli associati

8.1 – L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del consiglio direttivo. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti fino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei propri associati. La determinazione del numero dei voti degli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

8.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Associazione.

8.3 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo

o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a. deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo;

b. deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

c. esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

e. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

f. eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

g. deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

h. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i. deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo che dovrà essere approvato e deliberato, nella sua prima stesura, entro 1 (uno) anno dalla costituzione della Associazione.

j. fissare l’ammontare del contributo associativo.

k. Deliberare, quando richiesto ed in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio.

8.5 – L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione/fusione e liquidazione dell’Associazione.

8.6 – Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.

8.7 – L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite e-mail , PEC, lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo dell’ora e della data dell’adunanza.

8.8 – L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

8.9 – In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

8.10 – In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.11 – All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.12 – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.

 

Articolo 9     Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci, obbligatoriamente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi nello stesso ruolo.

9.2 – Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

9.3 – Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.4 – Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.5 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;

b. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

c. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

d. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica  dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;

e. eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

f. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;

g. deliberare circa l’ammissione degli associati;

h. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;

i. decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

j. presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta inerente al medesimo;

k. curare ogni attività amministrativa, contabile e fiscale necessaria al corretto funzionamento dell’Associazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale, anche provvedendo all’iscrizione nei registri previsti dalla L.R. n. 01/2008.

l. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso.

m. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’assemblea od  altro organo sociale.

9.6 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Articolo 10     Il Presidente

10.1 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per tre mandati consecutivi. Anche ai sensi dell’art. 3, L. n. 383/2000  il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 – Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

10.3 – E’ autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 – E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 – In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 – In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, i terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell’assenza del Presidente.

 

Articolo 11     Collegio dei Garanti

11.1 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, ove previsto dalla legge, costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 – Il Collegio:

a. ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

b. giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

11.3 – L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente

 

Articolo 12     Collegio dei Revisori dei Conti

12.1 – L’Assemblea può eleggere, ove previsto dalla legge, un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

12.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.3 – Il Collegio:

a. elegge tra i suoi componenti il Presidente;

b. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

c. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;

d. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

e. riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

 

Articolo 13     Il Patrimonio sociale

13.1 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a. beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

b. i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità  istituzionali;

c. contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d. fondo di riserva.

13.2 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a. proventi derivanti dal proprio patrimonio;

b. eredità, donazioni e legati;

c. contributi di privati;

d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

f. entrate derivanti da convenzioni;

g. quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;

h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

j. L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

 

Articolo 1      Il Bilancio

14.1 – L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.

14.3 – Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

14.4 – E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, degli utili, delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione, ai sensi dell’art.8 ,comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

14.5 – L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

Articolo 15     Modifiche dello statuto e scioglimento dell’Associazione

15.1 – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e dall’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e dall’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

15.4 – In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa secondo le specifiche deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Registri

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli associati

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea,

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a.; b.; c.; sono tenuti a cura del segretario dell’ Associazione.

I Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 Foro delle controversie

Tutte le controversie con gli Associati e aventi ad oggetto l’interpretazione, l’efficacia e l’applicazione del presente Statuto, che non siano potute risolvere attraverso l’intervento del Collegio dei Garanti ove previsto, saranno di competenza esclusiva del foro di Milano.

Art 18 Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Articolo 19 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile

Il presente documento si compone di 7 pagine numerate.

Milano 21 Marzo 2021.